Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona rossa, è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre, piscine, centri natatori e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.