Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. È sempre consentito ai soggetti affetti da patologie per cui è riconosciuta l'esenzione dal ticket effettuare attività fisica adattata ed esercizio fisico strutturato all'interno dei percorsi, parchi e palestre della salute, o delle associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche purché in presenza di un chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate.