stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

   «Art. 70-bis.(Concessione di licenze obbligatorie in periodi emergenziali sanitari) – 1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e all'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.».