stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.15.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
1.15.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è sostituito dal seguente:

   «1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con decreto-legge, previa comunicazione alle Camere, al fine di conformarsi agli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, nonché sentiti presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma possono essere adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630».

  7-ter. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.
  7-quater. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «adottate con decreto-legge».