Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure meno restrittive stabilite per la zona gialla o arancione nelle aree e nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.