Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici» sono abrogate.