Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Sono in ogni caso consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 50 chilometri dai relativi confini, a prescindere dalla classificazione attribuita alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.