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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte in forma individuale con istruttore, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale, all'aperto o anche presso palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri e circoli sportivi, studi di yoga, pilates o altre discipline, in conformità a protocolli di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.».