Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mobilità dirigenti scolastici)
1. A partire dalle assegnazioni di incarico relative all'anno scolastico 2021/2022 e nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, alla mobilità interregionale a domanda dei dirigenti scolastici è destinato almeno il 50 per cento complessivo dei posti annualmente vacanti. La mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.