Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ulteriore parametro di pericolosità del contagio)
1. Per tutto il periodo di applicazione delle misure per fronteggiare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, viene considerato come ulteriore parametro per la definizione delle zone delle regioni e delle province autonome in merito al rischio di contagio il livello degli inquinanti rilevati in atmosfera.
2. L'Ispra e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente comunicano al Ministero della salute, con cadenza almeno mensile, gli indici di inquinamento dell'aria riferiti alle zone di competenza e determinati nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.