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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.013.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
1.013.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza COVID-19)

  1. In via transitoria per il triennio 2021-2023, al fine di attenuare l'emergenza sociale da COVID-19, i lavoratori pubblici e privati possono effettuare una donazione mensile di una quota pari a euro 1 della propria retribuzione complessiva, manifestando il proprio consenso mediante sottoscrizione di apposito modulo consegnato dal datore di lavoro.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza COVID-19», finanziato con le entrate derivanti dal comma 1 e destinato al sostegno economico dei lavoratori che abbiano subito la riduzione, sospensione o interruzione del proprio rapporto di lavoro.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate ai Comuni le risorse di cui al presente articolo e stabiliti i criteri di ripartizione delle medesime, nonché i criteri per l'individuazione degli aventi diritto. Entro trenta giorni dal termine di cui al primo periodo, i Comuni provvedono al pagamento diretto del contributo a domanda del lavoratore. L'istanza di cui al periodo precedente ha valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.