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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.012.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
1.012.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per la realizzazione delle stanze degli abbracci)

  1. Al fine di favorire la continuità degli accessi di parenti e visitatori presso le strutture di ospitalità e lungo degenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative e le altre strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalla normativa regionale, che erogano prestazioni in favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per la realizzazione delle stanze degli abbracci», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.