Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di vaccinazione dei soggetti esposti ad amianto)
1. I soggetti che sono stati o risultano tuttora esposti all'amianto sono ricompresi nelle categorie prioritarie ai fini dell'accesso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
2. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede a integrare la «Categoria 1: Elevata fragilità» delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021, al fine di recepire quanto previsto dal comma 1.