Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui sia presente un solo genitore, di genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il bonus di cui al presente comma può essere fruito sempre.