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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.200. in Assemblea riferita al C. 2945-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2021  [ apri ]
2.200.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e nel limite massimo complessivo di importo pari a 1.600 euro mensili.

  Conseguentemente:
   al comma 6:
    al primo periodo:
     sopprimere le parole: I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi,;
     sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 250 euro;
    sopprimere il quarto periodo;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di anni quattordici, possono chiedere un contributo di sostegno al lavoro autonomo per sospensione dell'attività didattica o educativa, nel limite massimo complessivo di 250 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il contributo viene erogato direttamente al richiedente dall'INPS ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.;
   al comma 7, sostituire le parole: a 6 con le seguenti: a 6-bis;
   al comma 10, sostituire le parole: e 7 con le seguenti:, 6-bis e 7;
   alla rubrica, sostituire le parole: e bonus baby-sitting con le seguenti:, bonus baby-sitting e contributo di sostegno al lavoro autonomo.