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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 2945-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2021  [ apri ]
1.4.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di garantire la somministrazione dei vaccini, approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), contro il COVID-19 a tutti i cittadini residenti oppure dimoranti legalmente sul territorio nazionale, per ragioni di emergenza sanitaria, di pubblica utilità e di profilassi internazionale, con l'entrata in vigore della presente legge e fino al termine dell'emergenza pandemica sono sospese tutte le tutele derivanti dalla registrazione dei brevetti sui medesimi, che sono dunque a disposizione dello Stato italiano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i quindici giorni successivi, sono stabilite le modalità per corrispondere un equo indennizzo ai produttori dei suddetti vaccini, posto che la vita umana è preminente rispetto al profitto aziendale, in modo che di tali antidoti sia possibile l'immediata produzione in Italia, anche al fine di accelerare la ripresa economica generale.