Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
7-sexies. In ogni caso nelle zone arancioni di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020, è garantita la riapertura di tutte le attività economiche a prescindere dal codice ATECO, purché nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale.