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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.34. in Assemblea riferita al C. 2945-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2021  [ apri ]
1.34.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.