Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado garantiscono l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.