Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle «zone gialle», come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'orario di inizio del coprifuoco è spostato alle ore 24; fino al medesimo orario possono, altresì, rimanere aperti al pubblico i servizi di ristorazione.