Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure in favore della cultura)
1. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore del DPCM che stabilirà la riapertura.