Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal «Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», approvato il 22 ottobre 2020 dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.