Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la sostenibilità del settore sportivo)
1. È garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.