Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Commissione tecnica per i fabbisogni standard)
1. All'articolo 1 comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: La Commissione è formata da undici componenti sono sostituite dalle seguenti: La Commissione è formata da dodici componenti;
b) dopo le parole: Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie sono aggiunte le seguenti: uno designato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale».