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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2915

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2021  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, quarto periodo, al personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, adeguando al contempo l'indennità di amministrazione in godimento al personale trasferito del Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire la perequazione in favore del personale del Ministero della transizione ecologica. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale del comparto, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono incrementate in misura proporzionale al numero dei dipendenti presenti nella dotazione organica delle Direzioni del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del comma 1. Restano invariati gli importi degli assegni ad personam in godimento al personale trasferito.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 227.080,09 per l'anno 2021 e per complessivi euro 454.160,17 a decorrere dall'anno 2022.
  4-quater. Gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigente non dirigente derivanti da trasferimenti del MISE per il personale che confluisce nel MITE non soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.