Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La presente legge si applica ai metodi di agricoltura che rispettino le disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento di cui al Capo V, si applicano solo per i metodi di produzione, per i prodotti e le aziende definiti all'articolo 2.