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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
7.6.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agroecologia, con una produzione agricola e dell'acquacoltura ecocompatibile, e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e per la conservazione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e per il mantenimento dei cicli bio-geo-chimici dell'ambiente, è previsto un contributo annuale nella misura del 5 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e acquacoltura, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.