Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.