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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.0100. in Assemblea riferita al C. 290-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/12/2018  [ apri ]
5.0100.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Semplificazioni in materia di controlli) – 1. Gli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai fini del rilascio del documento giustificativo di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, non procedono alla verifica dei fatti o delle circostanze attestate ed accertate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dai Centri autorizzati di assistenza agricola al tal fine incaricati dall'operatore interessato.
  2. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. All'onere di spesa si fa fronte con i proventi del Fondo previsto al successivo articolo 7.