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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.9. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
9.9.
approvato

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in ambito universitario con le seguenti: nelle università pubbliche.

  Conseguentemente:
   1) al comma 2, lettera
a) sopprimere la parola: alta;
   2) al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: sono previsti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio che producono con metodo biologico;
   3) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 7 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 11 e mettono a disposizione i loro terreni.
   4) alla rubrica sopprimere la parola: agricola.

Il Relatore
9.9.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in ambito universitario con le seguenti: nelle università pubbliche.

  Conseguentemente:
   1) al comma 2, lettera
a) sopprimere la parola: alta;
   2) al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: sono previsti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio che producono con metodo biologico;
   3) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 7 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 11 e mettono a disposizione i loro terreni.
   4) alla rubrica sopprimere la parola: agricola.

Il Relatore