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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
6.01.
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo entro sei mesi dalla entrata in vigore presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  2. Il piano viene aggiornato con scadenza triennale e deve consentire il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  3. Il Piano di cui al comma 1, è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7 per una quota stabilita annualmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 6-bis;
   2) al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e al finanziamento del piano di cui all'articolo 6-bis,.

6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo entro sei mesi dalla entrata in vigore presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  2. Il piano viene aggiornato con scadenza triennale e deve consentire il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  3. Il Piano di cui al comma 1, è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7 per una quota stabilita annualmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 6-bis;
   2) al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e al finanziamento del piano di cui all'articolo 6-bis,.