Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero è l'autorità di indirizzo, di controllo e di coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal Reg. (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 e dal Reg. (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 4, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi.