Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati con transgenesi, cisgenesi, genome editing (OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura e nell'acquacoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.