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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
12.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accordi quadro)

  1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro, ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2005, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accordi quadro)

  1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico o biodinamico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.