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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.23. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
11.23.

  Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore o una associazione temporanea di scopo per la redazione del fascicolo con la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Nel caso di distretti compresi nel territorio di aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata anche al relativo ente gestore.
  7. Il comitato o l'associazione temporanea di scopo promotore del distretto biologico che abbia ottenuto il riconoscimento può assumere successivamente la forma giuridica definitiva del Consorzio, Associazione di promozione sociale o altra forma giuridica prevista dalla normativa vigente e si dota di un proprio statuto e di un proprio regolamento organizzativo. Il soggetto giuridico prescelto è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Ai partecipanti agli organi di gestione del distretto non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. I rimborsi spesa sono disciplinati dal regolamento organizzativo del soggetto giuridico gestore del distretto.