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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.10. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
11.10.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle aree comprese nella rete «Natura 2000», al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni biologiche, lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive biologiche del territorio, possono concludere contratti di promozione e stipulare convenzioni con i soggetti gestori dei distretti biologici che si impegnino ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.