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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 290

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2018  [ apri ]
1.6.

  Al comma 3, sopprimere le parole: che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende:
   a) per agricoltura biologica: sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, a bassa emissione di gas climalteranti (GHG) basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e di produzione vegetale;
   b) per agricoltura biodinamica: metodo di coltivazione basato sul compostaggio, che esclude la movimentazione dei suoli, prevede l'uso di preparati biodinamici, tiene conto dei cicli lunari e cura sinergia tra le diverse specie vegetali, regolato da specifici disciplinari, derivanti dalle migliori tecniche disponibili (BAT-Best available techniques) a livello internazionale.