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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.102. in Assemblea riferita al C. 290-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/12/2018  [ apri ]
1.102.
inammissibile

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, con l'esclusione del sistema dei controlli,   Conseguentemente:
    all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero è l'autorità di indirizzo, di controllo e di coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modificazioni;
    all'articolo 5, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale, ivi compresi quelli da eseguire direttamente sui terreni agricoli coltivati a biologico e in materia di importazione da Paesi terzi di prodotti agricoli biologici, nonché di prodotti fitosanitari e di concimi utilizzati in agricoltura biologica.