Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis.
1. È istituito, attraverso il finanziamento di una banca dati pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, un sistema volto a garantire la tracciabilità delle transazioni dei prodotti biologici.