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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.08. in Assemblea riferita al C. 290-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/12/2018  [ apri ]
19.08.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico)

  1. Al fine di prevenire e contenere una possibile contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico i conduttori dei terreni dove si pratica agricoltura convenzionale o l'integrato volontario, confinanti con terreni coltivati con metodo biologico, hanno l'obbligo di adottare specifiche misure di difesa e prevenzione.
  2. Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.  150 indica gli interventi obbligatori per la prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche e disciplina le modalità per la loro attuazione. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio.
  3. La mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche comporta una sanzione amministrativa equivalente almeno al valore commerciale dell'intero raccolto della coltura biologica danneggiata. L'agricoltore danneggiato può presentare alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano domanda di risarcimento del danno a valere sulla sanzione amministrativa applicata.

ident. 19.02.19.0100.