stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0104. in Assemblea riferita al C. 290-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/12/2018  [ apri ]
18.0104.
(parte ammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

  Art. 18-bis.(Testo unico in materia di agricoltura biologica). – 1. Il Governo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti in materia di agricoltura biologica, di importazione di prodotti di agricoltura biologica e di agricoltura biodinamica, in ottemperanza a e nel rispetto, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coordinamento con le normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché adeguamento agli standard internazionali di settore e alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale;
   b) piena informatizzazione delle procedure amministrative relative all'agricoltura biologica, rafforzando l'operatività del Sistema informativo per il Biologico (SIB), del fascicolo aziendale delle aziende biologiche, nonché della banca dati transazioni prevista dall'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, anche ai fini della trasparenza del settore;
   c) revisione dei prodotti fitosanitari e dei concimi utilizzati, ivi compresa la certificazione della provenienza degli stessi, al fine di adeguarli alle più recenti scoperte scientifiche, agli standard internazionali di settore e alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale;

  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.