Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «medici» sono aggiunte le seguenti: «e agli altri professionisti sanitari»;
b) al comma 1.1, dopo la parola: «medici», ovunque, ricorra sono aggiunte le seguenti: «e gli altri professionisti sanitari»;
c) alla rubrica, la parola: «medico» è sostituita dalla seguente: «sanitario»;