Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente al 31 dicembre 2019.