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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.52.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.52.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di inammissibilità e allo scopo di assicurare l'equilibrio di genere, le liste rispettano i seguenti criteri:

   a) riserva al genere meno rappresentato di una quota di posti non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso;

   b) collocazione agli ultimi cinque posti di non più di tre candidati del medesimo genere;

   c) collocazione di non più di due candidati del medesimo genere in sequenza».

   b) all'articolo 21, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi, arrotondati per difetto, del totale delle preferenze espresse. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista.»;

   c) all'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti delle candidature effettive, arrotondati per difetto, e i due quinti delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista».

  5-ter. L'articolo 31-terdecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è abrogato.
  5-quater. Ai sensi dell'articolo 25, comma 14, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni del Consiglio Nazionale in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni dei Consigli degli Ordini e i Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.