Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116:
a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;
b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale parametrato a quello del magistrato di ruolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111, per il magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH04);
c) sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;
e) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari e soggiacciono alle disposizioni disciplinari loro applicabili;
f) ai magistrati onorari in servizio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto.