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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.38.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.38.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n.540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea degli idonei inseriti nella graduatoria per titoli, in deroga al limite dei 3.000 ammessi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.