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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.21.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.21.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.