Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.