Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli ordini e dei collegi professionali territoriali e nazionali avvengano in condizioni di sicurezza per la salute degli elettori e dei candidati, gli ordini e i collegi professionali restano in carica per un massimo di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.