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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.16.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.16.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere e) e f) sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) entra in vigore il 1° gennaio 2020».

  5-ter. Per i fatti di reato commessi dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge trovano applicazione gli articoli 159 e 160 del codice penale nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.