Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) e f) sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) entra in vigore il 1° gennaio 2020».
5-ter. Per i fatti di reato commessi dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge trovano applicazione gli articoli 159 e 160 del codice penale nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.