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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.12.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
8.12.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, le elezioni degli ordini e dei collegi professionali, già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni successivi alla stessa data, indipendentemente che le stesse si svolgano in modalità telematica o meno.
   3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e dai collegi territoriali e nazionali scaduti».